8 maggio 2009
L’Ordinanza n° 186/2004 detta precise prescrizioni sulla cura e manutenzione delle aree edificabili e delle aree prettamente agricole che vanno rispettate da tutti i proprietari dei terreni prospicienti tutti i tipi di strade pubbliche o di uso pubblico, disposizioni che sono previste in parte anche dalla Legge Regionale sugli incendi e dal Codice della Strada, che in sintesi prevedono
A) per le aree fuori centro abitato i proprietari o conduttori dei terreni devono:
· falciare l’erba e gli sterpi, potare e regolare le siepi delle recinzioni per le parti prospicienti le strade di qualsiasi tipo, al fine di impedire che si propaghino verso la carreggiata restringendone la larghezza o invadendo o ostruendo la cunetta dove esistente, provvedere alla pulizia delle cunette, canali di raccolta e di scolo delle acque;
· asportare e smaltire le ramaglie, il fieno e i relativi residui, al fine di creare una fascia parafuoco anche intorno ai fabbricati ed ai chiusi destinati a ricevere il bestiame.
In caso di mancata esecuzione verrà applicata per ogni mappale confinante la strada la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma in denaro di € 50,00 (cinquanta) ferma restando l’esecuzione d’ufficio della pulizia ad opera di personale incaricato dal Comune, cui seguirà il recupero delle spese a carico del proprietario inadempiente.
B) per le aree attualmente inedificate ricadenti all’interno del centro urbano e comunque asservite allo strumento urbanistico, i proprietari devono:
· falciare l’erba, i cespugli e gli sterpi per l’intera superficie del lotto se situato all’interno del perimetro urbano in area densamente edificata o in area destinata ad attività produttive (P.I.P.).
· Se il lotto ricade all’interno del centro urbano ma in area non compiutamente urbanizzata (es. aree Seddas, colle Zeppara) e prospiciente strade pubbliche o di uso pubblico è fatto obbligo di regolare la siepe e falciare l’erba per una fascia di almeno 8 mt. lungo tutto il perimetro del lotto.
È ASSOLUTAMENTE VIETATO
lo sfalcio dell’erba effettuando il raschiamento del terreno avvalendosi di mezzi meccanici (es. pala meccanica). L’erba e le ramaglie devono essere asportate e smaltite presso la rifiuteria comunale di Via Verga o comunque in terreno privato fuori dal centro urbano.
I contravventori saranno puniti per ogni singolo lotto di terreno con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200.00 (duecento/00) per la mancata pulizia, e con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.00 (cinquanta/00) per la parziale pulizia, ferma restando l’esecuzione d’ufficio della pulizia ad opera di personale incaricato dal Comune, cui seguirà il recupero delle spese a carico del proprietario inadempiente.
SI INVITA ad un tempestivo intervento entro il 31 maggio 2009.
Per ulteriori informazioni telefonare al Comando Polizia Municipale di Guspini ai seguenti numeri: n° 070.9760312 - 070.9760313 - 335.5797950 - 335.5797951 - 335.5797952 - 335.5797953.