7 luglio 2009
Dal prossimo 8 Luglio sarà possibile anche per le attività del comune di Guspini effettuare le vendite di fine stagione.
I saldi estivi, per il corrente anno, sono regolamentati dalla Legge Regionale del 18.05.2006 e possono essere effettuati a partire dall’otto Luglio fino all’otto Settembre.
Per opportuna conoscenza si riporta la normativa regionale vigente in materia di vendite straordinarie e di fine stagione (cosiddetti SALDI)
ART. 7 della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 come modificato dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n.17
1. Per vendite straordinarie s’intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all’articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.
2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell’attività la persona fisica o la persona giuridica cedente non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.
3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.
(comma 4 abrogato dalla Legge Regionale n. 17/2006)
5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d’inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l’ubicazione precisa dell’esercizio e il soggetto titolare dell’impresa.”
Gli operatori commerciali interessati, per effettuare le vendite di fine stagione, non sono tenuti, secondo la normativa sopra richiamata, ad effettuare alcuna comunicazione al Comune.
INFORMAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
Pubblicità dei prezzi
I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Come espressamente indicato dalla legge regionale le merci esposte in saldo devono riportare in maniera chiara l’indicazione del prezzo originale, della percentuale di sconto praticata e del prezzo finale come risultante in seguito al ribasso effettuato.
La mancata e chiara esposizione dei prezzi di vendita è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 e in caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
Presso il sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it è possibile visionare la normativa sopracitata.